Statuto dell’Organizzazione Di Volontariato «Gabbia-no»
ART. 1
(Denominazione e sede)
1. È costituita l’organizzazione di volontariato, denominata: «Gabbia-no» che assume la forma giuridica di associazione onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
2. L’organizzazione ha sede in via Ospital Vecchio, 7 nel comune di Legnago (Vr).
ART. 2
(Statuto)
1. L’organizzazione di volontariato «Gabbia-no» è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Modificazione dello statuto)
Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 5
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 6
(Finalità)
L’Associazione Gabbia-no in quanto organizzazione di volontariato apartitica, apolitica e senza fini di lucro si prefigge di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’associazione Gabbia-no, attraverso l’opera dei volontari, intende svolgere attività volontaria e gratuita a favore di soggetti bisognosi di aiuto e promuovere stili comunicativi e relazionali rispettosi e sensibili alle diversità, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità.
A tal fine l’associazione mira a:
* Diffondere la consapevolezza che disabile non è sinonimo di inabile, ma di portatore di nuove ricchezze, di altre capacità e abilità in quanto persona propositiva, intellettualmente vivace e proattiva.
* Agevolare una presa di coscienza sui molteplici aspetti che può assumere di volta in volta la disabilità, non più intesa come caratteristica esclusiva di un ristretto numero di persone, ma come un’esperienza che tutti nel corso della vita sperimentano.
* Diminuire il disagio provato dal disabile di fronte sia alle barriere architettoniche erette dall’uomo nell’ambiente che a quelle relazionali, spesso frutto di un pregiudizio fondato su una presunta “diversità”.
* Aprire nuovi canali comunicativi, relazionali, formativi, lavorativi e di crescita interiore che permettano agli individui, ed in particolare alle persone che vivono una disabilità, di crescere, realizzarsi e cooperare attivamente con gli altri così da condurre al superamento dei canoni mentali di “normalità” della società attuale.
* Valorizzare il tempo libero di coloro che parteciperanno alle attività promosse dall’associazione.
* Costruire nella sfida quotidiana dell’integrazione un mondo più giusto, equo, integrato, non standardizzante ma rispettoso delle diversità, nel confronto con altre realtà culturali, essendo la disabilità una condizione trasversale alle culture.
* Dare voce non solo ai bisogni, ma anche ai desideri che il disabile spesso si trova a soffocare, scoraggiato da una società che, per comodità o per “proteggerlo”, gli impone più limiti di quelli che effettivamente può avere.
* Intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con forte svantaggio sociale, in particolare dando visibilità ai problemi concreti delle persone soggette ad handicap più o meno gravi a partire da una presa di parola di chi vive queste situazioni e con una significativa presenza degli stessi nell’associazione.
L’associazione “Gabbia-no” intende conseguire le suddette finalità attraverso i seguenti obbiettivi:
- Favorire momenti di confronto e di dialogo per mezzo di un contesto di convivenza volontaria nel quale valorizzare ogni individuo, con particolare attenzione ai disabili, affinché ciascuno, esplicitando la propria personalità e le proprie potenzialità, possa essere e sentirsi fonte di ricchezza per gli altri e, soprattutto, per coloro che, in caso di necessità, usufruiranno dell’ospitalità del contesto associativo.
- Favorire un nuovo modo di concepire e vivere il turismo con la possibilità di usufruire di periodi di vacanza nel rispetto dei tempi e delle necessità di ogni partecipante, cercando di non limitarsi a standard turistici preconfezionati, ma lanciandosi in avventure “freeland” sul territorio nazionale e internazionale con camper e roulotte attrezzati.
- Dare sostegno e appoggio logistico con i mezzi e con l’opera dei volontari a quei soggetti impossibilitati negli spostamenti a causa di barriere architettoniche o che necessitano di un trasporto alternativo alla macchina o all’ambulanza.
- Realizzare, nei limiti delle possibilità dell’associazione e con la ricchezza e i talenti dei volontari, i desideri di coloro che entrano in contatto con l’associazione, prestando attenzione a non superare il limite reale delle loro capacità così da non metterne a rischio l’incolumità fisica e psicologica.
- Favorire la sensibilizzazione al tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, comunicative e relazionali intraculturali e interculturali attraverso seminari, convegni, mostre, pubblicazioni divulgative, incontri nelle scuole o in circoli culturali così da sviluppare un’educazione sensibile al tema.
- Instaurare rapporti di cooperazione e di scambio d’esperienze con organizzazioni o associazioni nazionali ed internazionali così da facilitare un costruttivo dialogo interculturale e plurietnico per la diffusione di una sensibilità solidale nei confronti dei soggetti più deboli di ogni società.
- Attivare e mantenere rapporti di confronto e collaborazione con tutte quelle realtà del mondo del volontariato, del privato sociale, delle professioni e del pubblico servizio che possano contribuire alle finalità dell’associazione o avere scopi analoghi, purché non vengano messi in discussione i principi fondamentali dell’associazione stessa.
- Partecipare a reti associative e/o altri organismi, nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione Veneto.
ART. 7
(Ammissione)
1. Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta del richiedente. (può essere ammessa la decisione dell’organo direttivo, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile)
3. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 8
(Diritti e doveri degli aderenti)
1. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge.
4. Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 9
(Esclusione)
1. L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
2. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
(è ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello all’assemblea e comunque al giudice ordinario).
ART. 10
(Gli organi sociali)
1. Sono organi dell’organizzazione:
• Assemblea dei soci
• Consiglio direttivo
• Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
(L’assemblea)
1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
6. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
ART. 12
(Convocazione)
1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ľ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ľ degli associati (maggioranza inderogabile).
ART. 15
(Consiglio Direttivo)
1. Il consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.
ART. 16
(Il Presidente)
1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
4. il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
5. Il Vicepresidente (all’uopo individuato dall’Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;
ART. 18
(I beni)
1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91;
ART. 21
(Bilancio)
1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo
ART. 22
(Convenzioni)
1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 23
(Dipendenti e collaboratori)
1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91
2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione;
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 26
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ľ degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
ART. 28
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.